Re­go­la­men­ta­zio­ne ade­gua­ta al ri­schio qua­le prin­ci­pio di ba­se

Commento04 Aprile 2024

Dopo il crollo di Credit Suisse, l’adeguata regolamentazione del mercato finanziario è sempre più al centro del dibattito politico. La richiesta di una maggiore regolamentazione e vigilanza proviene da più fronti. L'ASA guarda con scetticismo a un ampliamento generale delle competenze dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Il direttore dell’ASA, Urs Arbter, è favorevole a una regolamentazione adeguata al rischio che tenga conto dei diversi modelli operativi.

Il fallimento di un attore del mercato può ripercuotersi molto rapidamente su un intero settore economico. È così anche in questo caso: l’acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS, dettata dalla situazione di emergenza in cui versava la banca, solleva questioni normative rilevanti per tutto il mercato. Sono potenzialmente toccati anche gli assicuratori, che utilizzano modelli operativi fondamentalmente diversi da quelli delle banche per la resilienza dell'economia nel suo complesso e di ogni singolo individuo. Con la loro elevata capitalizzazione media pari al 270 percento (contro il requisito del 100 percento, stato: SST 2023), gli assicuratori sono attori del mercato finanziario molto stabili.

Urs Arbter

Urs Arbter è favorevole a una regolamentazione adeguata al rischio che tenga conto dei diversi modelli operativi. 

L'attività assicurativa è generalmente orientata al lungo termine vista l’assunzione di rischi specifici. Il pagamento degli impegni da parte delle assicurazioni è perlopiù legato a un caso di prestazione su cui l’assicurato ha un controllo minimo o nullo o avviene in un momento predeterminato, per cui è difficile che si verifichi un’erogazione incontrollata di fondi. Detto in termini più tecnici e generali, gli assicuratori hanno attività liquide e passività illiquide, mentre le banche hanno passività liquide e attività illiquide. A prescindere dalle proposte del Consiglio federale nel rapporto «Too big to fail», che verrà pubblicato prossimamente, l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni ASA si aspetta che qualsiasi sforzo normativo sia adeguato al rischio e tenga quindi conto dei diversi modelli operativi.

Con la revisione del diritto in materia di sorveglianza degli assicuratori, entrata in vigore il 1° gennaio 2024, il diritto fallimentare è stato completato con l’integrazione del diritto in materia di risanamento. Sulla base delle spiegazioni di cui sopra relative alle caratteristiche dell’attività assicurativa si può quindi affermare che le condizioni quadro legali sono appena state aggiornate e, dal punto di vista del settore assicurativo, sono sufficienti sia per gli assicuratori diretti sia per i riassicuratori.

«L'ASA guarda fondamentalmente con occhio critico a un ampliamento generale delle competenze di vigilanza della FINMA»

Ciononostante, da più fronti è giunta subito e in modo prevedibile la richiesta di una maggiore o più rigida regolamentazione e vigilanza. Attualmente, la discussione verte in particolare sull'ampliamento delle competenze della FINMA con l'introduzione di un Senior Manager Regime, una competenza di infliggere sanzioni pecuniarie e la possibilità di rendere regolarmente pubblici i procedimenti di enforcement. L'ASA guarda fondamentalmente con occhio critico a un ampliamento generale delle competenze di vigilanza della FINMA.  Prima di introdurre ulteriori competenze, occorre chiedersi se queste avrebbero cambiato qualcosa nel caso di Credit Suisse.

Secondo l'ASA, un Senior Manager Regime non è appropriato per il settore assicurativo. Non si sono verificati eventi che giustifichino un inasprimento della sorveglianza degli assicuratori a livello dirigenziale. Nel settore assicurativo, la FINMA effettua già una rigorosa verifica della garanzia di un’attività irreprensibile. Inoltre, già oggi un garante dell’irreprensibilità è rappresentato, oltre che dalla direzione, dall’attuario responsabile, che è tenuto a rispondere dei processi principali di fronte alla vigilanza. Con l'introduzione del Senior Management Regime, la FINMA interverrebbe implicitamente nelle decisioni in merito all’organizzazione aziendale. Dal punto di vista dell’ASA, è più che discutibile che l’organizzazione aziendale debba essere sottoposta a vigilanza. Inoltre, è presumibile che un Senior Management Regime comporterebbe ulteriore burocrazia e minore flessibilità: questo, in caso di crisi, potrebbe persino aggravare la situazione. Una modifica del piano d’esercizio è da ritenersi complicata già oggi.

L’ASA respinge anche il conferimento alla FINMA della competenza di infliggere sanzioni pecuniarie. Affinché possa adempiere i suoi compiti, la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari mette già a disposizione della FINMA un'ampia gamma di sanzioni amministrative (tra cui il divieto di esercizio della professione, la confisca dell’utile, la revoca dell’autorizzazione). Per di più, se la FINMA sospetta un’infrazione a una disposizione penale della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari o delle leggi sui mercati finanziari, può presentare una denuncia penale al Dipartimento federale delle finanze, che ha la competenza di infliggere sanzioni pecuniarie. Anche dal punto di vista tecnico-procedurale sorgerebbero questioni difficili. La FINMA diventerebbe un’autorità esecutiva che al contempo svolge un ruolo giudiziario. Questa concentrazione di competenze contraddice la collaudata separazione dei poteri in Svizzera e quindi uno dei nostri principi fondamentali.

L’ASA non ritiene necessaria nemmeno l’estensione delle competenze della FINMA volte ad informare l’opinione pubblica sulle sue attività di vigilanza. Un'eccessiva trasparenza, in particolare nei procedimenti di enforcement ancora in corso, può comportare danni alla reputazione ingiustificati e minare la fiducia nei mercati finanziari in generale. Un argomento a favore del mantenimento dell’attuale regolamentazione è che la comunicazione pubblica avviene solo in caso di violazioni accertate e non sulla base di sospetti.

Nel suo rapporto annuale recentemente pubblicato, la FINMA afferma: «Non è possibile avere una sicurezza del 100% in un’economia di mercato a fronte di un uso efficiente delle risorse. Così come in altri settori economici, gli istituti del mercato finanziario sono responsabili della loro condotta e anche un dissesto rimane possibile». In linea con questo principio di base, ulteriori regolamentazioni devono essere adeguate al rischio. Eventuali necessità di intervento individuate devono essere affrontate rispettando rigorosamente i nostri principi giuridici e valutando le conseguenze economiche.