Que­stio­ni po­li­ti­che

Gli assicuratori si occupano della revisione di leggi e altri progetti.
30 Giugno 2020

Uno dei settori più regolamentati in assoluto.

Revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori

L'attuale legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) è in vigore dal 1° gennaio 2006. La legge è attualmente oggetto di un’ampia revisione. La procedura di consultazione si è svolta da novembre 2018 a febbraio 2019.

L'ASA si è espressa in merito al progetto di revisione della LSA (cfr. Rapporto annuale 2018) nella sua risposta nell’ambito della procedura di consultazione del 28 febbraio 2019.

Il messaggio del Consiglio federale mostrerà in che misura le richieste dell’ASA, conformemente alla sua risposta nell’ambito della consultazione, saranno considerate nel progetto di legge presentato al Parlamento. Il messaggio è previsto dopo le vacanze estive del 2020.


Revisione totale della LPD: «Swiss Finish» nuoce alle imprese locali

Dopo due anni di esame preliminare in seno alla Commissione delle istituzioni politiche della Camera prioritaria (Consiglio nazionale), il Parlamento si è occupato in modo rapido della revisione totale della legge sulla protezione dei dati a settembre (Consiglio nazionale) e a dicembre (Consiglio degli Stati). L’appianamento delle divergenze risultanti dai precitati esami ha subito un ritardo a causa della crisi legata al coronavirus.

La revisione della legge sulla protezione dei dati (LPD) è una questione di centrale importanza per l’ASA. La gestione dei dati dei clienti è una condizione indispensabile dell’attività assicurativa: gli assicuratori dipendono dai dati dei loro clienti e questi ultimi dalla capacità degli assicuratori di elaborare i loro dati. Nell’ambito della revisione, occorre garantire la conformità alla regolamentazione internazionale rinunciando a un inutile «Swiss Finish». Ciò riguarda la Convenzione rivista del Consiglio d'Europa sulla protezione dei dati e il Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) per il mantenimento dell'equivalenza. Quest’ultimo riduce i costi legati al trasferimento dei dati a livello internazionale e crea la certezza del diritto per il trasferimento transfrontaliero.

«Profilazione ad alto rischio»

L’ASA sostiene la revisione e chiede al Parlamento di proseguire nell’esame del progetto di legge nell'ambito dell’appianamento delle divergenze sulla base del lavoro della Commissione del Consiglio nazionale. Questo riguarda, ad esempio, la cosiddetta profilazione: il Consiglio degli Stati propone una distinzione tra «profilazione» e «profilazione ad alto rischio»; tale definizione comporterà altresì delle disposizioni più restrittive (art. 5 cpv. 7 e art. 27 cpv. 2 lett. c cifra 1 A-LPD). Le regolamentazioni europee in materia non prevedono questa differenziazione. In un ambito fondamentale come quello della gestione dei dati la conseguenza è uno «Swiss finish» dagli effetti nefasti. Tali disposizioni, che vanno oltre le norme UE, comportano uno svantaggio competitivo per le imprese svizzere nel raffronto internazionale. Per questo motivo, l’ASA accoglie con favore il fatto che la Commissione del Consiglio nazionale mantenga la definizione, così come stabilito nella prima deliberazione in seno al Consiglio nazionale.

Le regolamentazioni europee in materia non prevedono questa differenziazione.

L’ASA sostiene il termine di due anni

Una questione d’importanza centrale per l’ASA è la scadenza fissata per l'entrata in vigore della modifica della legge. In questo senso, l’ASA ritiene adeguato un termine di due anni. Questo periodo è necessario per consentire alle imprese di adattarsi alla nuova situazione giuridica. Le nuove disposizioni e quelle modificate della LPD influiranno in modo significativo sui processi aziendali, ad es. per quanto concerne lo sviluppo dei prodotti, l’elaborazione dei documenti dei clienti/le condizioni d'assicurazione, la valutazione e l’assunzione dei rischi, la gestione dei contratti, il servizio alla clientela, la gestione dei sinistri, l'individuazione delle frodi, la formazione e la vendita. Il termine di due anni è supportato anche dal fatto che il Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) dell'UE consentiva un periodo di adattamento di due anni per l’adozione dell'intero regolamento (ossia per tutte le disposizioni). Il precitato regolamento UE, approvato il 27 aprile 2016, è entrato in vigore il 25 maggio 2018.


Modello courtage: un divieto avrebbe conseguenze di vasta portata

Il Consiglio federale vuole esaminare un divieto di commissioni d'intermediazione nel settore della previdenza professionale. Per l’ASA è chiaro: un cambiamento nel sistema di funzionamento attuale comporterebbe innanzitutto nuovi problemi.

Molte imprese si rivolgono a un intermediario per la previdenza professionale poiché, di norma, non dispongono di conoscenze in questo ambito. L’indennità dell’intermediario viene versata dall’azienda («modello onorario»), dall’istituto di previdenza di sua scelta («modello courtage») oppure da una combinazione di queste varianti. Gran parte delle piccole e medie imprese (PMI) predilige il modello courtage. L'art. 48k cpv. 2 OPP 2 prevede una regolamentazione chiara e trasparente: l’intermediario deve informare il cliente in merito alla natura e alla provenienza di tutte le indennità percepite per la sua attività di intermediazione quando contatta per la prima volta il cliente. Le modalità di retribuzione devono essere obbligatoriamente fissate in una convenzione scritta da sottoporre all'istituto di previdenza e al datore di lavoro. Sono vietati il pagamento e l'accettazione di indennità supplementari in funzione del volume, della crescita o del danno.

Un modello di comprovata validità

Ciononostante il Consiglio federale ha pubblicato il «Messaggio sulla modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro» proponendo l’introduzione del nuovo art. 69 LPP, che gli conferisce la competenza di stabilire «a quali condizioni gli istituti di previdenza sono autorizzati a versare indennità per l’intermediazione di affari previdenziali e gli istituti d’assicurazione sono autorizzati ad addebitare tali indennità al loro conto d’esercizio separato per la previdenza professionale».  Nelle delucidazioni relative al modello courtage viene addotto un conflitto di interessi latente per il broker (che potrebbe non raccomandare la soluzione migliore per il committente, ma quella che gli fa guadagnare l’indennità più elevata), nonché la mancanza di una base contrattuale per il courtage se l'istituto di previdenza non giustifica il rapporto contrattuale con l’intermediario.

Questo divieto impedirebbe la libertà di scelta delle imprese e sarebbe quindi diametralmente opposto ai loro interessi.

Il divieto di courtage creerebbe nuovi problemi

Dal punto di vista dell'ASA le disposizioni ai sensi dell'art. 48k cpv. 2 OPP 2 sono disciplinate in modo chiaro e adeguato: le imprese possono scegliere il modello di indennità che fa al caso loro o concordarlo con l’intermediario.  Considerate le precitate delucidazioni del Consiglio federale sull'art. 69 A-LPP, tuttavia si può presumere che il modello courtage debba essere vietato in base a questa nuova disposizione. Questo divieto impedirebbe la libertà di scelta delle imprese e sarebbe quindi diametralmente opposto ai loro interessi.

Riduzione dell’offerta di consulenza

Uno studio dell'Università di San Gallo giunge alla conclusione che il divieto di courtage non risolve i problemi, ma ne crea di nuovi: la varietà dei servizi di consulenza diminuisce, ma i costi no. La soluzione migliore sarebbe quindi di mantenere il precedente modello di libertà contrattuale tra committente e fornitore della prestazione, con miglioramenti mirati in termini di trasparenza, formazione e responsabilità.


Imposizione dell'economia digitale

Il progetto OCSE/G20 ha lo scopo di trasferire le entrate fiscali dallo Stato di residenza delle imprese agli Stati di commercializzazione. Sulla base dei requisiti normativi, già oggi il settore assicurativo garantisce un importante gettito fiscale agli Stati di commercializzazione.

Nell'ambito del progetto definito BEPS (1) 2.0, una rete di 137 paesi in costante ampliamento sta cercando di trovare un accordo su un approccio armonizzato a livello globale in materia di imposizione delle imprese. L’obiettivo di questo organo, che opera con la denominazione di Inclusive Framework, è quello di affrontare meglio le problematiche dell’era digitale. Una soluzione unitaria e applicabile per quanto possibile a livello globale dovrà evitare imposizioni digitali frammentate sui fatturati online a livello nazionale, permettere un’imposizione equa delle imprese e garantire un’equa ripartizione delle entrate fiscali.

Non concerne solo le imprese digitali

Le nuove disposizioni fiscali non riguarderanno solo le imprese digitali, ma anche le imprese «analogiche» convenzionali. I relativi dettagli verranno presumibilmente comunicati nell'autunno 2020 e un accordo è previsto entro la fine dell'anno. Considerata la complessità della materia e anche i diversi interessi degli Stati coinvolti, il precitato obiettivo sembra particolarmente ambizioso. Finora sono stati presentati solo alcuni approcci teorici e le cifre concrete non sono state discusse in modo vincolante. I requisiti più severi in materia di conformità e documentazione in futuro comporteranno un onere ancora superiore, in particolare, per i dipartimenti finanziari e fiscali.

Le possibilità per il settore assicurativo di ottenere una deroga accettabile alle disposizioni previste sono intatte.

Stati di residenza e Stati di commercializzazione

Il progetto di riforma previsto poggia su due pilastri.

Primo pilastro: nuova ripartizione degli utili a favore degli Stati di commercializzazione
Quale novità, gli utili delle imprese saranno parzialmente tassabili anche in assenza di stabilimenti negli Stati di commercializzazione (ossia gli Stati in cui si trovano i consumatori o i destinatari paganti di Netflix o della pubblicità online di Google), con il conseguente trasferimento delle entrate fiscali dagli Stati di residenza agli Stati di commercializzazione. In questo modo, gli Stati di commercializzazione vogliono assicurarsi una quota delle entrate fiscali delle grandi imprese. L’ASA si è impegnata per una deroga al 1° pilastro per il settore assicurativo, dato che anche a causa dei requisiti normativi, esso trasferisce già notevoli entrate fiscali agli Stati di commercializzazione. Le possibilità per il settore assicurativo di ottenere una deroga accettabile alle disposizioni previste sono intatte.

Secondo pilastro: imposizione minima globale
Diversi meccanismi di correzione fiscale mirano ad applicare una tassazione minima globale. Un elemento centrale è la successiva imposizione degli utili delle società affiliate nei paesi a bassa tassazione. Nell'attuazione del secondo pilastro, l’ASA sostiene regole praticabili per limitare i costi supplementari in ambito amministrativo e finanziario.


(1) BEPS è l'acronimo di Base Erosion e Profit Shifting, che in italiano significa: riduzione degli utili e trasferimento degli utili. Con la riduzione degli utili si intende lo sfruttamento della normativa fiscale esistente così da ridurre la base fiscale imponibile. Il trasferimento degli utili può essere definito come lo spostamento del substrato fiscale da paesi ad alta imposizione fiscale a paesi a bassa imposizione fiscale.


Chiara regolamentazione delle osservazioni

Dopo il Parlamento, anche il Consiglio federale ha chiarito le condizioni quadro per le osservazioni nelle disposizioni dell'ordinanza. Una guida dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali fornisce informazioni importanti.

Das Parlament hat im Rahmen der Revision des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) eine gesetzliche Grundlage für die Observationen für alle Sozialversicherungen geschaffen. Sie regelt die Voraussetzungen und zulässigen technischen Instrumente für die Observation bei Verdacht auf Versicherungsmissbrauch. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 7. Juni 2019 die Verordnungsbestimmungen zu den Observationen verabschiedet. Die Observationsspezialistinnen und -spezialisten benötigen eine Bewilligung und erhalten Vorgaben zum Schutz der Privatsphäre und zum Einsatz von technischen Geräten.

Vom Bundesamt für Sozialversicherungen BSV wurde im September 2019 ein Leitfaden für «Observationen für Sozialversicherungen» herausgegeben. Dieser regelt die «Anforderungen an Observationsspezialistinnen und -spezialisten» und gibt eine Anleitung zur Einreichung von Bewilligungsgesuchen. Der Leitfaden und weitere wichtige Fragen und Antworten können unter der folgenden Seite abgerufen werden:  bsv.admin.ch