Gli as­si­cu­ra­to­ri pri­va­ti tu­te­la­no i lo­ro clien­ti

Comunicato stampa04 Maggio 2018

I clienti sono al centro dell’attività assicurativa. Perciò gli assicuratori privati sostengono la tutela della clientela e si sono sempre detti pronti a offrire il loro aiuto per colmare le lacune nell’ambito della tutela dei consumatori. Puntano su una regolamentazione lungimirante, che deve offrire un valore aggiunto agli assicurati ed essere orientata alla pratica.

L’ASA e le compagnie di assicurazione a lei affiliate garantiscono la tutela dei consumatori. Gli assicuratori privati sostengono quindi le richieste centrali dei consumatori. Si oppongono però alle regolamentazioni che causano oneri amministrativi e finanziari senza offrire in modo tangibile maggiore tutela ai clienti. Recentemente, in diversi media, singole norme della revisione parziale della legge sul contratto d'assicurazione, attualmente al vaglio in Parlamento, sono state presentate come peggioramento rispetto al diritto attualmente in vigore. Dal punto di vista dell’ASA si tratta di interpretazioni semplicistiche e parziali. Concernono tra gli altri le seguenti norme.

  • Modifica unilaterale delle condizioni d’assicurazione: già secondo il diritto attualmente vigente una modifica delle condizioni generali d’assicurazione è possibile. Tale disposizione è necessaria, perché gli assicuratori devono potere adeguare le condizioni d’assicurazione quando cambia la situazione. Può essere il caso in seguito a sviluppi legali e nuove legislazioni. Se gli assicuratori non potessero modificare le condizioni, dovrebbero disdire tutti i contratti in questione ogni qualvolta si presenta un cambiamento.
  • Divisibilità del premio: anche questa norma è già presente nel diritto in vigore. Un premio assicurativo rappresenta il rischio per una determinata durata, di regola per un anno. Se ad esempio viene stipulata un’assicurazione auto, il premio corrisponde a questa durata. Se dopo sei mesi l’auto viene rubata e si arriva a una disdetta in caso di sinistro (sia da parte dell'assicurato che dell'assicuratore), il premio per l’anno in corso rimane all’assicuratore perché il cliente percepisce l’intera prestazione per sinistro. L’assicuratore deve poter ammortizzare i costi per il disbrigo del sinistro.
  • Diritto di disdetta unilaterale: se cambia un rischio, ad esempio perché la figlia inizia a utilizzare l’auto del padre, il premio viene modificato. Se il padre non comunica questa nuova situazione all’assicurazione, quest’ultima può disdire il contratto. Ciò è già giustamente così oggi. Se la figlia lascia poi la casa dei genitori, il contraente può richiedere un adeguamento del contratto.
  • Inversione dell'onere della prova: ai sensi del diritto attuale, in caso di dubbio l’assicuratore deve dimostrare che l’assicurato ha violato il contratto. Nella sua risposta alla procedura di consultazione, l’ASA non ha espresso alcun desiderio di modifica.

Nell’ambito della revisione parziale della legge sul contratto d’assicurazione, l’ASA condivide le seguenti richieste dei clienti.

  • Un diritto di disdetta, affinché i clienti assicurativi possano recedere anche da contratti con lunga durata.
  • Termini di prescrizione più lunghi, affinché i clienti assicurativi possano richiedere prestazioni fino a cinque anni dopo il sinistro (finora due anni).
  • Un diritto di revoca che permetta ai clienti assicurativi di disdire un contratto entro un determinato termine.
  • Abolizione della cosiddetta finzione giuridica in materia di accettazione, che penalizza il contraente. Nell’ambito del diritto attualmente in vigore, se un contraente non nota entro quattro settimane che la polizza non corrisponde agli accordi, essa viene considerata da lui accettata.

L’ASA ha rifiutato anche i seguenti punti che causano costi senza offrire un valore aggiunto agli assicurati.

  • La violazione senza conseguenze dell’obbligo d’informare porterebbe a una difficile situazione giuridica. Se il cliente non è più tenuto a fornire all'assicuratore dati esatti, quest’ultimo non è più in grado di calcolare il rischio in modo corretto. Anche gli assicurati che adempiono i loro obblighi dovrebbero assumersi i conseguenti maggiori costi.
  • Obblighi d’informare sproporzionati per i clienti portano a un incremento dell’onere amministrativo e dei costi. Non è nell’interesse dei clienti pagare un premio maggiore a causa di questo.

Nota per la redazione

L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni ASA è l'organizzazione mantello per il settore dell'assicurazione privata. Vi sono affiliate circa 80 piccole e grandi società d'assicurazione diretta e di riassicurazione di portata nazionale e internazionale con circa 46'600 collaboratori in Svizzera. Gli associati dell'ASA realizzano oltre il 90% del volume dei premi incassati sul mercato svizzero dell'assicurazione privata.

Ulteriori informazioni

Associazione Svizzera d'Assicurazioni ASA, Sabine Alder, telefono +41 44 208 28 20, sabine [dot] alderatsvv [dot] ch, centralino +41 44 208 28 28.