L’im­pe­gno even­tua­le in ca­so di ter­re­mo­to è un pal­lia­ti­vo

Listicle01 Febbraio 2024

È vero che i terremoti sono rari, ma possono causare immensi danni economici e avere gravi conseguenze sociali. Tuttavia, finora solo una parte esigua della popolazione si è assicurata contro questo rischio. Il Consiglio federale vuole ovviare a questa situazione con la cosiddetta «assicurazione contro i terremoti mediante l’impegno eventuale». Di seguito spieghiamo di cosa si tratta e perché l'ASA respinge la proposta del Consiglio federale di introdurre l'impegno eventuale.

Sebbene molto rari, i terremoti in Svizzera sono chiaramente il pericolo naturale con il maggior potenziale di danno a causa della densità degli insediamenti e dell’elevata concentrazione di beni materiali. È ciò che mostra anche il nuovo modello di rischio sismico del Servizio Sismico Svizzero del Politecnico di Zurigo.

La buona notizia è che i terremoti sono assicurabili su base privata, perché soddisfano tutte le condizioni di assicurabilità. Quella cattiva, invece, è che in Svizzera solo circa il 15 percento delle proprietarie e dei proprietari di immobili è assicurato contro i danni causati dai terremoti. Pertanto, se si dovesse verificare un terremoto, sarebbe da prevedere un elevato «protection gap». 

La politica svizzera si è posta l’obiettivo di colmare questa lacuna assicurativa. Nel 2021, il Consiglio federale ha quindi ricevuto dal Parlamento il mandato di elaborare una proposta per «un’assicurazione contro i terremoti mediante l’impegno eventuale». A tal fine è necessaria una modifica costituzionale. La relativa consultazione è stata avviata e durerà fino alla fine di marzo 2024.

«Assicurazione contro i terremoti mediante l’impegno eventuale»

Un impegno eventuale, così come richiesto dal Parlamento, non è un'assicurazione in senso stretto, ma un obbligo di rispondere solidalmente in caso di sinistro. Vale a dire che, dopo un terremoto, le proprietarie e i proprietari di immobili dovrebbero pagare lo 0,7 percento del valore degli stabili assicurati.

Questa tassa a posteriori è in contrasto con la natura preventiva dell'assicurazione contro i terremoti, per la quale i premi vengono pagati annualmente. Inoltre, l’impegno eventuale si limita ai danni agli edifici e non copre né la mobilia domestica né i beni mobili.

L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA) accoglie con favore la volontà del legislatore di trovare una soluzione per il rischio sismico, ma respinge la proposta di un impegno eventuale per i 6 motivi esposti qui di seguito:

1. L’impegno eventuale è inutile

Il ter­re­mo­to è un ri­schio as­si­cu­ra­bi­le su ba­se pri­va­ta. Og­gi la po­po­la­zio­ne e l'e­co­no­mia si pos­so­no già as­si­cu­ra­re con­tro i ter­re­mo­ti.

Ap­pro­fon­di­men­to: il ri­schio si­smi­co sod­di­sfa tut­ti i re­qui­si­ti di as­si­cu­ra­bi­li­tà: ca­sua­li­tà, in­di­pen­den­za, evi­den­za, co­no­scen­za del­la di­stri­bu­zio­ne del dan­no, cal­co­la­bi­li­tà del pre­mio non­ché ca­pa­ci­tà as­si­cu­ra­ti­ve di­spo­ni­bi­li.

Gra­zie a un'ec­cel­len­te ba­se di da­ti e un nu­me­ro cre­scen­te di mo­del­li di ri­schio i ter­re­mo­ti so­no di­ven­ta­ti un ri­schio cal­co­la­bi­le. Poi­ché i ter­re­mo­ti so­no as­si­cu­ra­bi­li, la po­po­la­zio­ne e l’eco­no­mia sviz­ze­ra han­no a di­spo­si­zio­ne un nu­me­ro cre­scen­te di pro­dot­ti as­si­cu­ra­ti­vi con­tro i ter­re­mo­ti.

Ta­li pro­dot­ti co­pro­no sia i dan­ni agli edi­fi­ci sia i dan­ni ai be­ni mo­bi­li e al­la mo­bi­lia do­me­sti­ca non­ché l’in­ter­ru­zio­ne d’eser­ci­zio e la per­di­ta di gua­da­gno da lo­ca­zio­ne. Una so­lu­zio­ne sta­ta­le pen­sa­ta so­lo per gli edi­fi­ci è inu­ti­le.

2. L’effetto di un impegno eventuale è un’imposta supplementare

Un’as­si­cu­ra­zio­ne con­tro i ter­re­mo­ti me­dian­te l’im­pe­gno even­tua­le non è un'as­si­cu­ra­zio­ne, è piut­to­sto pa­ra­go­na­bi­le a un’im­po­sta sup­ple­men­ta­re.

Ap­pro­fon­di­men­to: in ca­so di ca­ta­stro­fe, le pro­prie­ta­rie e i pro­prie­ta­ri di im­mo­bi­li do­vreb­be­ro pa­ga­re lo 0,7 per­cen­to del va­lo­re de­gli sta­bi­li as­si­cu­ra­ti. Un im­pe­gno even­tua­le cree­reb­be fal­si in­cen­ti­vi per­ché i pro­prie­ta­ri di im­mo­bi­li in­ve­sti­reb­be­ro me­no nel­la pre­ven­zio­ne, se­guen­do il mot­to «tan­to al­la fi­ne pa­ga la col­let­ti­vi­tà».

Co­me prov­ve­do a una co­stru­zio­ne an­ti­si­smi­ca? Quan­to in­ve­sto nel­la si­cu­rez­za de­gli edi­fi­ci? Og­gi gli in­ve­sti­to­ri e i pro­prie­ta­ri di im­mo­bi­li pren­do­no de­ci­sio­ni as­su­men­do­si la pro­pria re­spon­sa­bi­li­tà e con­tri­bui­sco­no co­sì al­la re­si­lien­za.

3. L’impegno eventuale è incompleto

L’im­pe­gno even­tua­le non of­fre nes­su­na co­per­tu­ra as­si­cu­ra­ti­va per la mo­bi­lia do­me­sti­ca e i be­ni mo­bi­li.

Ap­pro­fon­di­men­to: i ter­re­mo­ti cau­sa­no in pri­mis dan­ni agli edi­fi­ci e ai be­ni mo­bi­li (og­get­ti mo­bi­li non con­si­de­ra­ti com­po­nen­ti di fab­bri­ca­ti o in­stal­la­zio­ni edi­li). A que­sti si ag­giun­go­no poi i dan­ni do­vu­ti all’in­ter­ru­zio­ne d'e­ser­ci­zio e al­le spe­se di sgom­be­ro. Al­tri dan­ni e mol­ta sof­fe­ren­za so­no le­ga­ti ai de­ces­si e ai fe­ri­men­ti.

Tut­ta­via, l’im­pe­gno even­tua­le non co­pre né la mo­bi­lia do­me­sti­ca né i be­ni mo­bi­li. Fo­ca­liz­zar­si sull’in­vo­lu­cro dell’edi­fi­co non ba­sta. Inol­tre, la li­mi­ta­zio­ne al­lo 0,7 per­cen­to del va­lo­re de­gli sta­bi­li as­si­cu­ra­ti si con­cen­tra su dan­ni che og­gi so­no per­fet­ta­men­te as­si­cu­ra­bi­li e so­ste­ni­bi­li. Per tut­ti i dan­ni ol­tre ta­le so­glia non c’è co­mun­que una so­lu­zio­ne: non ven­go­no co­per­ti dall’im­pe­gno even­tua­le.

4. La tassa ha l'effetto di esasperare la crisi

La ri­scos­sio­ne pun­tua­le di una tas­sa sup­ple­men­ta­re da par­te del­lo Sta­to nel mo­men­to in cui si ve­ri­fi­ca una ca­ta­stro­fe esa­spe­ra inu­til­men­te una si­tua­zio­ne eco­no­mi­ca già te­sa.

Ap­pro­fon­di­men­to: se si ve­ri­fi­cas­se un gra­ve ter­re­mo­to, le pro­prie­ta­rie e i pro­prie­ta­ri di im­mo­bi­li do­vreb­be­ro pa­ga­re lo 0,7 per­cen­to del va­lo­re de­gli sta­bi­li co­me tas­sa a fa­vo­re del­lo Sta­to. La ri­scos­sio­ne di una tas­sa sup­ple­men­ta­re da par­te del­lo Sta­to ag­gra­ve­reb­be ul­te­rior­men­te le già im­por­tan­ti sfi­de eco­no­mi­che con­se­guen­ti ai dan­ni cau­sa­ti da un ter­re­mo­to.

5. L’attuabilità è discutibile

Al ve­ri­fi­car­si di un gra­ve ter­re­mo­to, è im­por­tan­te che i mez­zi fi­nan­zia­ri per la ri­co­stru­zio­ne af­flui­sca­no ra­pi­da­men­te. L'in­cer­tez­za che que­sto av­ven­ga nel ca­so dell’im­pe­gno even­tua­le è ele­va­ta.

Ap­pro­fon­di­men­to: per con­sen­ti­re una ra­pi­da ri­co­stru­zio­ne, im­me­dia­ta­men­te do­po il si­ni­stro de­vo­no es­se­re re­se di­spo­ni­bi­li le ri­sor­se fi­nan­zia­rie. L'at­tua­zio­ne di un im­pe­gno even­tua­le ge­ne­ra una lun­ga se­rie di do­man­de: che ne è del­la di­spo­ni­bi­li­tà a pa­ga­re in ca­so di ca­ta­stro­fe? Co­me af­fron­ta­re i ri­tar­di o i ri­fiu­ti di pa­ga­men­to? Co­me fa­re con i pro­prie­ta­ri di im­mo­bi­li al­l'e­ste­ro? Inol­tre, oc­cor­re te­ne­re con­to che una ri­scos­sio­ne di fon­di com­ples­sa e ca­pil­la­re com­por­te­reb­be un ele­va­to one­re am­mi­ni­stra­ti­vo ag­giun­ti­vo.

6. L’impegno eventuale nuoce alla piazza assicurativa svizzera

Una so­lu­zio­ne sta­ta­le im­pe­di­sce il coin­vol­gi­men­to in­ter­na­zio­na­le vol­to a li­mi­ta­re la cri­si.

Ap­pro­fon­di­men­to: poi­ché i ter­re­mo­ti so­no as­si­cu­ra­bi­li, i ri­schi pos­so­no es­se­re di­ver­si­fi­ca­ti tra­sfe­ren­do­li al mer­ca­to rias­si­cu­ra­ti­vo glo­ba­le. Co­me nel ca­so de­gli al­tri dan­ni del­la na­tu­ra, qua­li gran­di­ne, tem­pe­ste o inon­da­zio­ni, so­no di so­ste­gno agli as­si­cu­ra­to­ri nel­la ge­stio­ne con­giun­ta dei gran­di si­ni­stri i rias­si­cu­ra­to­ri in­ter­na­zio­na­li, mol­ti dei qua­li con se­de in Sviz­ze­ra.

Con l'im­pe­gno even­tua­le, la Sviz­ze­ra si af­fi­de­reb­be a un'op­zio­ne di­ret­ta dal­lo Sta­to e li­mi­ta­ta ai con­fi­ni na­zio­na­li, in­ve­ce che a so­lu­zio­ni col­lau­da­te e so­ste­nu­te a li­vel­lo in­ter­na­zio­na­le vol­te ad at­te­nua­re la cri­si.

Gestione dei rischi mediante l’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali

Per i pericoli naturali quali piene, inondazioni, uragani, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, smottamenti, la Svizzera dispone dell’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali unica nel suo genere in tutto il mondo (i terremoti non fanno parte di tale assicurazione). Le catastrofi naturali possono causare danni immensi. Per poterle assicurare con premi adeguati è indispensabile che assicurati e assicuratori adottino un comportamento solidale e si assumano insieme il rischio. Il concetto dell’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali si basa quindi su una doppia solidarietà: gli assicurati e gli assicuratori si assumono insieme i rischi derivanti dai pericoli naturali.