Fo­rei­gn Ac­count Tax Com­plian­ce Act («Fat­ca»)

La FACTA, la normativa unilaterale statunitense, disciplina lo scambio di informazioni. L’Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA e la relativa legge sull'attuazione sono in vigore dal 2014.

Per quanto riguarda la FATCA, la Svizzera aveva optato per il modello 2, che prevede un trasferimento diretto di informazioni tra gli istituti finanziari della giurisdizione partner e le autorità fiscali statunitensi (IRS). Questo scambio di informazioni richiede la dichiarazione di consenso dei clienti americani. In caso di mancato consenso, le informazioni non vengono scambiate automaticamente, ma sulla base della disposizione relativa all’assistenza amministrativa nell’ambito della convenzione per evitare le doppie imposizioni. Il modello 1 si basa sullo scambio automatico delle informazioni: gli istituti finanziari della giurisdizione partner comunicano i dati dei conti americani alla propria autorità fiscale, la quale trasmette queste informazioni all’IRS. La maggior parte dei Paesi hanno stipulato con gli USA un accordo FATCA secondo il modello 1. Sul piano materiale il modello 1 e 2 sono la stessa cosa.

Il passaggio dal modello 2 al modello 1 conformerebbe la FATCA al SAI e la FATCA verrebbe applicata nel diritto interno

A maggio 2014 il Consiglio federale ha licenziato un progetto di mandato per negoziare con gli USA un passaggio dal modello 2 al modello 1. Con tale cambiamento la FATCA si conformerebbe allo Scambio automatico di informazioni (SAI). Inoltre, con il modello 1 la FATCA verrebbe applicata nell’ambito del diritto interno. Nel modello 2, in generale l’applicazione necessita dell’approvazione degli Stati Uniti. Il passaggio al modello 1 conferirebbe un’ampia competenza alla Svizzera in materia d’interpretazione e di applicazione. Ciò nella pratica porterebbe a semplificazioni e a un aumento della sicurezza giuridica.

L’ASA è a favore del passaggio dal modello 2 al modello 1 a condizione che l’appendice II resti in vigore nella sua formulazione attuale 

L’ASA è di principio a favore del passaggio dal modello 2 al modello 1 della FATCA. Insiste tuttavia sul fatto che la ripresa dell’attuale appendice II nella sua formulazione attuale è di estrema importanza in caso di cambio del modello. L’attuale appendice II garantisce alla previdenza statale e professionale (2° pilastro e pilastro 3a con istituti di libero passaggio, istituto collettore, fondi di sicurezza, fondi di previdenza con prestazioni discrezionali e fondazione d’investimento della previdenza professionale) l’esenzione dal campo di applicazione della FATCA. Di conseguenza, l’attuale appendice II è nell’interesse diretto degli oltre 2100 istituti di previdenza con oltre 4,7 milioni di assicurati attivi e passivi (lavoratori e pensionati). Il mantenimento di questa appendice con la sua deroga formulata in modo chiaro e univoco rappresenta quindi la condizione per un cambio del modello.