Tasso d’interesse minimo LPP ancora troppo elevato
Il Consiglio federale rinuncia a rivedere il tasso d'interesse minimo LPP, che rimane pertanto invariato all'1 percento per il 2021. Per l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA) tale modo di procedere è oggettivamente insostenibile e motivato esclusivamente da ragioni politiche. Dal suo punto di vista, il tasso dovrebbe attestarsi allo 0,25 percento per il 2021.
Con la sua decisione, il Consiglio federale ignora la raccomandazione della Commissione LPP, il suo collegio consultivo, per la seconda volta dal 2018. La Commissione ha raccomandato al Consiglio federale (come già per il 2019) di abbassare il tasso d'interesse minimo LPP allo 0,75% per il 2021. Nel suo comunicato stampa del 25 agosto 2020, la Commissione afferma che dalla sua formula (senza indicare quale) risulta un valore inferiore a fine luglio 2020 e che tiene conto anche di altre condizioni quadro. Richiama inoltre l’attenzione sul fatto che gli istituti di previdenza hanno l'obbligo legale di costituire delle riserve di fluttuazione. Essi devono quindi provvedere agli accantonamenti necessari e onorare i loro impegni legali nei confronti dei beneficiari di rendite. La Commissione ricorda altresì che gli organi paritetici delle casse pensioni possono stabilire un tasso d'interesse minimo più elevato qualora la situazione finanziaria lo consenta.
Per il calcolo, la Commissione LPP applica due formule determinanti per fissare il tasso d'interesse minimo. La «nuova formula della maggioranza» era pari allo 0,42 percento a fine luglio 2020, mentre quella della «vecchia formula della maggioranza» era dello 0 percento. Questi valori indicano dunque un tasso d'interesse minimo LPP pari al massimo allo 0,50 percento. Le riserve di fluttuazione e gli accantonamenti indicati dalla Commissione, nonché le ingenti perdite legate alla conversione in rendite a causa dell’aliquota di conversione troppo elevata, vanno a carico dei rendimenti conseguiti con gli investimenti; i proventi da impiegare a tal fine non sono pertanto immediatamente disponibili per la remunerazione dell'avere di vecchiaia. L’ASA ritiene dunque che un aumento del valore delle formule non sia giustificato, come neppure il fatto che gli organi paritetici delle casse pensioni possano decidere di aumentare il tasso d’interesse qualora la situazione finanziaria lo consenta. Nel suo comunicato stampa, la Commissione LPP indica che spesso gli istituti di previdenza non dispongono di questo margine di azione dato che assicurano solo il regime obbligatorio nell'ambito della previdenza professionale e pertanto soffrono dell’aliquota di conversione troppo elevata.
Dal punto di vista dell’ASA, quanto esposto in precedenza sono degli aspetti chiaramente a favore di un tasso d'interesse minimo LPP dello 0,25 percento per il 2021. La raccomandazione della Commissione LPP di diminuire il tasso solo allo 0,75% obiettivamente non era comprensibile. Purtroppo, con il suo modo di procedere, il Consiglio federale ancora una volta va oltre.
Nota per la redazione
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