
Banche e assicurazioni costituiscono una componente importante del ramo finanziario, pur ricoprendo due ruoli diversi nell’economia. Sarebbe quindi sbagliato eguagliarle quando si tratta di regolamentazioni.
Nel dibattito sulla stabilità del ramo finanziario e della piazza finanziaria svizzera, spesso si allude direttamente anche agli assicuratori. È ovvio, ma è sbagliato: questo perché il settore assicurativo si trova in una posizione di partenza fondamentalmente diversa da quella del settore bancario.
Modello operativo diverso
I contratti assicurativi vengono stipulati prevalentemente sulla base dell’assunzione di un rischio specifico. In altre parole, in cambio del pagamento di un premio di rischio, l’assicuratore promette di pagare i sinistri futuri concordati contrattualmente: nella maggior parte delle assicurazioni, prima di poter avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti dell’assicuratore è quindi necessario che si verifichi un sinistro, ad esempio un incidente stradale.
Solo le assicurazioni vita prevedono di norma un premio di risparmio, vale a dire che i soldi degli assicurati vengono accumulati e investiti di anno in anno. Tuttavia, questi prodotti assicurativi hanno una lunga durata contrattuale. Il passaggio a un altro fornitore richiede inoltre un certo periodo di tempo, soprattutto nel settore della previdenza professionale. Se nel caso delle banche le risparmiatrici e i risparmiatori disorientati possono ritirare rapidamente i fondi investiti, causando così una carenza di liquidità, nel caso delle assicurazioni questo è praticamente impensabile. Una corsa agli sportelli assicurativi è dunque uno scenario irrealistico.
Sistema di copertura che rafforza la resistenza al rischio
Tuttavia, il fatto che il settore assicurativo sia particolarmente resistente al rischio non è dovuto solo al suo modello operativo, ma anche a uno speciale sistema di copertura del settore privato: i riassicuratori fungono da assicuratori degli assicuratori. Il loro principio si basa su una diversificazione del rischio globale e quindi molto ampia. Proteggono i bilanci degli assicuratori diretti, garantiscono l’apporto di nuovo capitale e limitano gli effetti di sinistri di grande entità.
Regolamentazione adeguata al rischio
Anche nel settore assicurativo le condizioni quadro regolamentari e prudenziali sono state inasprite dopo la crisi finanziaria del 2008. Un elemento centrale, a questo proposito, è rappresentato dai requisiti di capitale secondo il Test svizzero di solvibilità (SST). L’obiettivo del SST è valutare i bilanci secondo la loro conformità al mercato e fissare i requisiti di capitale risultanti in base al rischio. Con una quota STT in media del del 254 percento (all’1.1.2024), gli assicuratori privati superano chiaramente il requisito minimo. L’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha inoltre emanato delle direttive sulle attività di investimento per le compagnie di assicurazione svizzere assoggettate a vigilanza: diversamente da quanto previsto per altri attori del mercato finanziario, molte categorie d’investimento sono regolamentate in modo specifico. Le normative garantiscono che gli investimenti possono essere convertiti rapidamente in liquidità. Questo fa sì che le compagnie di assicurazione hanno un margine di manovra molto più ridotto nella gestione degli investimenti.
Inoltre, l’eventuale insolvenza di una compagnia di assicurazione può essere liquidata su ordine del regolatore. La revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) ha creato le basi per questo. Non esiste una vera e propria regola «too big to fail» per gli assicuratori e non ce n’è nemmeno bisogno.
Valutazione delle modifiche legislative previste
Gli assicuratori svizzeri svolgono indubbiamente un ruolo importante nel sistema economico globale facendosi carico dei rischi che i privati e le imprese non possono assumersi da soli. Tuttavia, per i motivi citati, non rappresentano un rischio di rilevanza sistemica. Il loro modello operativo orientato sul lungo termine e la loro solida dotazione di capitale provvedono alla stabilità e alla resilienza. Da un punto di vista normativo, non è quindi necessario intervenire nel settore assicurativo privato della Svizzera.
Il 6 giugno 2025 il Consiglio federale ha definito i parametri di riferimento per le modifiche legislative volte a perfezionare il dispositivo «too big to fail» dopo la crisi di Credit Suisse. Alcuni dei parametri di riferimento riguardano tutti gli istituti finanziari soggetti a vigilanza, comprese le compagnie di assicurazione. Va sottolineato che, come già nel 2007/2008 (crollo di Lehman Brothers), il fattore scatenante delle modifiche legislative previste è il crollo di una grande banca. Né allora né oggi, a scatenare la crisi è una compagnia di assicurazione.
L’attività delle compagnie di assicurazione e i loro prodotti si differenziano in modo sostanziale dall’attività delle banche. Di conseguenza, esistono ad esempio anche delle leggi specifiche per il settore assicurativo. Nella loro versione odierna queste ultime, insieme agli attuali strumenti di vigilanza della FINMA, garantiscono un elevato livello di protezione dei clienti e si sono dimostrate valide.
L’ASA respinge quindi con fermezza il coinvolgimento del settore assicurativo nelle modifiche legislative previste. La crisi di Credit Suisse non giustifica un inasprimento della regolamentazione per le assicurazioni, tanto più che la regolamentazione del settore assicurativo è stata rivista e rafforzata appena di recente. Il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore una revisione completa della LSA e della OS, completata con diverse regolamentazioni rielaborate della FINMA vigenti dal 1° settembre 2024. Dal 1° gennaio 2022 è inoltre in vigore una revisione sostanziale della LCA. Nell’ambito di questa revisione, nella LSA è stata inoltre introdotta una procedura di risanamento quale alternativa alla procedura di fallimento, volta a consentire la continuazione dell’attività dell’impresa interessata.
L’ASA considera particolarmente critici l’ampliamento delle attività informative della FINMA nell’ambito dei procedimenti di enforcement e le sanzioni amministrative pecuniarie.
Concentrazione di competenze in contrasto con la collaudata separazione dei poteri
La FINMA oggi dispone già di strumenti sufficienti per informare il pubblico, tanto sulla sua attività e sulla sua prassi di vigilanza nel loro insieme quanto sui singoli procedimenti, e per pubblicare le decisioni definitive passate in giudicato. Non emerge alcun problema serio né una necessità d’intervento a livello legislativo. Alla luce di queste considerazioni, rimane poco chiaro perché, secondo i parametri di riferimento del Consiglio federale del 6 giugno 2025, debba essere ampliata la comunicazione della FINMA sui singoli procedimenti (finora un’eccezione, in futuro probabilmente la norma) e sulle decisioni definitive (finora una facoltà, in futuro un obbligo). Particolarmente critica è la prevista estensione della comunicazione relativa ai singoli procedimenti: può avere gravi conseguenze sia per la piazza finanziaria svizzera nel suo complesso che per gli istituti interessati, senza apportare alcun beneficio dimostrabile.
Per motivi legati allo Stato di diritto, occorre necessariamente evitare l’introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte della FINMA: queste ultime, verosimilmente dell’ordine di diversi milioni di franchi, non rappresentano delle sanzioni bagatellari. Le sanzioni patrimoniali di tale entità sono di natura penale. Risulta problematico che la FINMA, oltre a svolgere la sua attività di vigilanza e regolamentazione, agisca anche come una sorta di autorità penale e possa infliggere multe milionarie, riunendo in un’unica istanza le funzioni istruttorie e decisionali.
La FINMA diventerebbe un’autorità esecutiva che al contempo svolge una funzione giudiziaria. Questa concentra-zione di competenze contraddice la collaudata separazione dei poteri in Svizzera e quindi uno dei nostri principi fondamentali.
Per tutte le misure, di principio occorre attendere l'esito concreto. L’ASA seguirà da vicino il processo parlamentare.