Co­sa cam­bia con la re­vi­sio­ne del­la LSA?

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Nella sua versione attuale, la legge sulla sorveglianza degli assicuratori è entrata in vigore il 1° gen-naio 2006. Il 18 marzo 2022, le Camere federali hanno approvato la prima importante revisione di que-sta legge di fondamentale importanza per il settore assicurativo.

1.    Qual è il motivo della revisione della LSA?

Nel corso del tempo, la prassi ha dimostrato la necessità di apportare modifiche, soprattutto per quanto riguarda la creazione di disposizioni in materia di risanamento, il diritto in materia di intermediazione e le agevolazioni nella sorveglianza. Anche il mercato, così come le esigenze e le aspettative dei clienti, sono cambiati negli ultimi 15 anni.

Per questi motivi, nel 2020 il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha proposto una revisione parziale della LSA. Questa revisione mirava a modernizzare il quadro giuridico della sorveglianza degli assicuratori, a rafforzare la competitività del settore assicurativo svizzero e a migliorare la protezione dei clienti.

 

2.    Quali sono i cambiamenti più importanti della LSA?

La legge rivista contiene, fra gli altri, i seguenti importanti cambiamenti:

  • introduzione di un diritto di risanamento per le compagnie di assicurazione e quindi un’alternativa al fallimento;
  • ancoraggio alla legge delle disposizioni sulla solvibilità;
  • agevolazioni nella sorveglianza del settore B2B per le attività di riassicurazione e la clientela aziendale;
  • promozione delle innovazioni e adeguamento dell’attività estranea all’assicurazione;
  • ampliamento della protezione dei clienti in seguito alla legge sui servizi finanziari (LSerFi).

 

3.    Perché la regolamentazione del risanamento nella LSA è rilevante?

Secondo la LSA attualmente in vigore l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) è tenuta a ordinare il fallimento se una compagnia assicurativa è sovraindebitata o ha gravi problemi di liquidità. Dal punto di vista degli assicurati, in molti casi sarebbe però più opportuno risanare l’impresa poiché gli assicurati hanno di regola un maggiore interesse a proseguire i loro contratti di assicurazione. La revisione colma questa lacuna nella LSA rafforzando così la protezione dei clienti.

 

4.    Le disposizioni sulla solvibilità ora sono ancorate alla legge. Perché questo è importan-te?

L’ancoraggio giuridico porta a una maggiore certezza del diritto, legata a una chiara definizione delle responsabilità. Pertanto, una serie di disposizioni a livello di ordinanza è stata portata a livello di leg-ge. Inoltre, l’ancoraggio formale del Test svizzero di solvibilità (SST) all’articolo 9 ha definito chiaramente come va determinata la solvibilità di una compagnia di assicurazione.

In aggiunta, è stata chiarita la determinazione del valore degli obblighi attuariali. A prima vista, questo aspetto sembra tecnico, ma è di grande importanza per i requisiti di capitale e quindi per la competitività della piazza economica svizzera. Secondo la nuova formulazione, il capitale determinante per la solvibilità deve essere calcolato su base conforme al mercato. Ciò significa che è possibile continuare a seguire la prassi comprovata da molti anni e mantenere gli adeguati requisiti di capitale odierni. In questo modo si garantiscono condizioni quadro paragonabili nel confronto internazionale, che per la competitività del settore sono fondamentali.

 

5.    Modernizzazione delle condizioni quadro quale obiettivo della revisione: nella sorve-glianza, qualche traguardo è stato raggiunto. Cosa significa concretamente?

La modernizzazione della sorveglianza tocca diversi ambiti tematici.

La LSA rivista prevede ad esempio delle agevolazioni nella sorveglianza riguardo alle relazioni commerciali con clienti professionisti. Ai sensi della LSA attualmente vigente, esistono già delle agevolazioni nella sorveglianza per le compagnie di assicurazione che esercitano la riassicurazione. Queste agevolazioni nella sorveglianza sono state ampliate nella LSA rivista (art. 35 LSA modificata), in quanto questi clienti sono esclusivamente compagnie assicurative, ossia clienti che hanno competenze specialistiche nell’ambito delle assicurazioni come nessun'altra azienda. I clienti dell’ambito della riassicurazione hanno quindi meno bisogno di protezione.

Inoltre, d’ora in poi anche le imprese di assicurazione diretta potranno classificare gli stipulanti in assicurati professionisti e assicurati non professionisti. Per le attività con assicurati professionisti (attività industriali), le compagnie di assicurazione diretta potranno altresì beneficiare di agevolazioni nella sorveglianza (come l’eliminazione del patrimonio vincolato per le attività industriali).

Al fine di promuovere l’innovazione, la nuova legge concede inoltre al Consiglio federale la competenza di legiferare per via di ordinanza, secondo la quale può esonerare completamente le imprese di assicurazione dalla sorveglianza ammesso che le condizioni vengano rispettate (sandbox normativo). La regolamentazione dei dettagli riguardo a questo aspetto avviene nell’ordinanza sulla sorveglianza (OS). Anche la liberalizzazione della regolamentazione delle attività estranee all’assicurazione approvata dal Parlamento serve a promuovere l’innovazione.

 

6.    La seconda parte della modernizzazione delle condizioni quadro riguardava il diritto in materia di intermediazione. Quali sono le novità in questo ambito?

La revisione concerne anche la distribuzione assicurativa. Nella LSA continua ad esserci una distinzio-ne tra intermediari assicurativi non vincolati e vincolati. Ora nella legge c’è un obbligo di formazione e perfezionamento per tutti gli intermediari assicurativi e un divieto per cui in futuro un intermediario assicurativo non potrà più essere attivo contemporaneamente come intermediario vincolato e come intermediario non vincolato.

Ulteriori inasprimenti riguardano gli intermediari assicurativi non vincolati. In futuro, saranno soggetti a requisiti più severi per l’iscrizione al registro degli intermediari gestito dalla FINMA. Inoltre, saranno obbligati a comunicare al contraente le indennità percepite dalle compagnie di assicurazione.

Nella distribuzione di polizze vita qualificate (ad es. assicurazioni vita legate a fondi) vigono ulteriori requisiti (nuovo art. 39a e segg. LSA). Per tali prodotti, in futuro dovrà essere consegnata al cliente una scheda informativa di base presso il punto vendita e si dovrà verificare se il prodotto è adatto al cliente (verifica dell’appropriatezza). Il criterio determinante per l'assoggettamento delle assicurazioni vita qualificate alle nuove disposizioni della LSA sulla protezione dei clienti è il potenziale rischio di perdita nel processo di risparmio. Anche le operazioni di capitalizzazione e tontinarie rientrano nelle assicurazioni sulla vita qualificate.

 

Tutti gli adeguamenti a questa revisione della legge sono riportati nella sinossi nell'area download.

Sinossi Revisione LCA