Leg­ge sul­la sor­ve­glian­za de­gli as­si­cu­ra­to­ri

Focus12 Settembre 2023

La legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) disciplina la vigilanza della Confederazione sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi; nella sua versione attuale è in vigore dal 1° gennaio 2006.

Nel corso del tempo è emersa la necessità di adeguamento in vari ambiti. Per questa ragione, su incarico del Consiglio federale, il Dipartimento federale delle finanze si è occupato della revisione, licenziando, il 21 ottobre 2020, il messaggio per una revisione parziale. Il Parlamento ha approvato la revisione il 18 marzo 2022. L’ASA ha sostenuto questa revisione legislativa estremamente importante per il settore sin dall’inizio. La revisione introduce numerosi cambiamenti legati essenzialmente ai seguenti argomenti che concernono la LSA:

  • disposizioni sulla solvibilità, in particolare disposizioni di precisazione mirate che garantiscono esigenze di capitale adeguate alla piazza finanziaria svizzera, con cui si assicurano sia la protezione dei clienti, sia la competitività internazionale;
  • promozione dell’innovazione attraverso l’esonero dalla sorveglianza per le imprese di assicurazione (modello sandbox) e liberalizzazione dell’attività estranea all’assicurazione;
  • riassicurazione, in particolare ulteriore potenziamento del centro di riassicurazione svizzero attraverso una maggiore liberalizzazione per la riassicurazione nonché la competenza di legiferare per via di ordinanza al Consiglio federale riguardo alle succursali di riassicurazione estere;
  • disposizioni sulla garanzia di qualità nella distribuzione assicurativa;
  • introduzione del diritto di risanamento in alternativa al fallimento;
  • ulteriori punti della revisione riguardanti, tra l'altro, il campo di applicazione della LSA, la prevenzione di conflitti d’interessi o gli adeguamenti nella vigilanza di gruppi e conglomerati assicurativi.

 

L'ordinanza sulla sorveglianza (OS) concretizza le disposizioni della LSA e la volontà del legislatore funge da linea guida.

La revisione della LSA presuppone la revisione della relativa ordinanza (ordinanza sulla sorveglianza OS). Il 2 giugno 2023 il Consiglio federale ha licenziato la versione definitiva della modifica dell'OS e ha messo in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024 la LSA/OS rivista.

In linea di principio, l'ASA accoglie con favore la revisione dell’OS approvata dal Consiglio federale. Rappresenta in ampia misura un buon compromesso che garantisce la certezza del diritto per la piazza assicurativa. Per l'ASA è però incomprensibile il consolidamento ingiustificato di una prassi della FINMA senza base giuridica e il periodo di attuazione troppo breve.

  • Art. 154a OS (nuovo): utilizzo di riserve nell’assicurazione malattie complementare. Con questo articolo viene legittimata una prassi della FINMA in materia di riserve nell'assicurazione malattie complementare, che finora era definita in una circolare. Secondo il legislatore, l’utilizzo delle riserve non rientra tra i compiti della FINMA, per cui la relativa aggiunta nell’OS è priva di base giuridica dal punto di vista degli assicuratori.
  • Art. 129b OS (nuovo): obbligo di informazione precontrattuale nell'assicurazione vita qualificata. L'ASA ritiene inappropriato il requisito secondo cui il rendimento negli esempi di calcolo personalizzati deve essere inferiore al tasso di interesse privo di rischio nello scenario negativo. Ciò pone le assicurazioni vita qualificate in questione in una posizione di svantaggio rispetto ai prodotti soggetti alla legge sui servizi finanziari, in quanto la legge sui servizi finanziari non prevede tale disposizione.
  • Art. 31 OS (nuovo): requisiti di capitale. L'inasprimento dei requisiti di capitale per le attività all’estero degli assicuratori svizzeri è ingiustificato. Questo inasprimento contraddice l’essenza della revisione della LSA e contribuisce all’indebolimento della piazza finanziaria svizzera, perché limita la competitività degli attori svizzeri attivi sul mercato all'estero.
  • 1° gennaio 2024: termine per l'entrata in vigore della legislazione rivista (LSA/OS). L’attuazione dei numerosi ed ampi adeguamenti sulla base della LSA e dell’OS comporta un significativo onere amministrativo per il settore assicurativo. A tal fine, si sarebbe dovuto concedere un periodo di attuazione di almeno un anno (dalla pubblicazione della versione definitiva dell’ordinanza e delle spiegazioni).