Re­vi­sio­ne del di­rit­to in ma­te­ria di sor­ve­glian­za: di­spo­si­zio­ni ese­cu­ti­ve al­la stre­gua del qua­dro nor­ma­ti­vo

Focus12 Dicembre 2023

Il diritto in materia di sorveglianza degli assicuratori si compone di tre livelli normativi: la legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), l’ordinanza sulla sorveglianza (OS) e le disposizioni esecutive a livello della FINMA. Con l’adeguamento della regolamentazione della FINMA, la revisione giunge così al termine.

In seguito alla revisione della LSA, è stata rivista anche la relativa ordinanza (ordinanza sulla sorveglianza, OS). Il 2 giugno 2023 il Consiglio federale ha licenziato la versione definitiva della modifica dell'OS e ha messo in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024 la LSA/OS rivista. A seguito di questa revisione, le direttive derivanti dalle norme di delega verranno ora attuate a livello di FINMA.

La revisione totale dell’ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni (OS-FINMA) e la revisione di una serie di circolari FINMA riguardano, fra gli altri, i seguenti punti:

  • spiegazioni concernenti gli aspetti tecnici del Test svizzero di solvibilità (SST);
  • riduzione delle disposizioni sul patrimonio vincolato e rinuncia a spiegazioni riguardanti la prassi come conseguenza della recente introduzione del principio di prudenza imprenditoriale (prudent person principle) nella LSA e nell’OS;
  • spiegazione delle disposizioni sulle riserve tecniche nell’OS-FINMA;
  • spiegazioni nell’ambito dei calcoli esemplificativi per l’assicurazione sulla vita;
  • spiegazioni nell’ambito della vigilanza sugli intermediari assicurativi;
  • precisazione dei compiti dell’attuario responsabile e del relativo rendiconto, nonché dei compiti della nuova funzione attuariale a livello di gruppo introdotta nell’OS nonché il relativo rendiconto.

L'ASA accoglie con favore il fatto che il presente adeguamento del regolamento in seguito alla LSA e all’OS abbia ora stabilito l’equità a tutti i livelli. Le disposizioni esecutive e la prassi della FINMA devono essere impostate alla stregua della revisione LSA/OS. Dal punto di vista dell’ASA, questo obiettivo è stato in gran parte raggiunto. Tuttavia, il progetto di consultazione contiene anche diverse proposte normative non conformi alla revisione LSA/OS o addirittura prive di base giuridica:

  • spiegazioni relative alla solvibilità. La regolamentazione dei requisiti di capitale è stata sancita al livello normativo appropriato mediante le revisioni della LSA e dell'OS. L’adeguamento del regolamento a livello della FINMA fa riferimento alle spiegazioni concernenti gli aspetti tecnici. Gli adeguamenti al Test svizzero di solvibilità (SST) non sono indotti dalla revisione LSA/OS e comporterebbero una notevole modifica nella prassi nonché complessi adeguamenti con conseguenze imprevedibili;
  •  riserve tecniche nell’ambito dell’assicurazione malattie. Nella versione proposta, l’art. 53 cpv. 1 P-OS-FINMA presuppone che di principio le riserve tecniche vengano finanziate o siano state finanziate dagli assicurati. Tuttavia, non è sempre così. Se le compagnie di assicurazione finanziano le riserve in parte o interamente con le proprie risorse, lo scioglimento di questa parte delle riserve a favore degli assicurati è inappropriato;
  • patrimonio vincolato. Secondo l'ASA, una parte significativa delle modifiche alle disposizioni relative al patrimonio vincolato (art. 60 e segg.) contraddice in larga misura il principio di prudenza imprenditoriale richiesto. Ne è un esempio l'intenzione della FINMA di introdurre limiti specifici per i prestiti di valori mobiliari e le operazioni repo (securities lending e pronti contro termine, art. 74), che sono ancora più restrittivi delle norme esistenti e limitano eccessivamente e pericolosamente il margine di manovra, soprattutto in tempi di crisi;
  • assicurazione vita. Con l'introduzione degli artt. 85-88 P-OS-FINMA, la FINMA estende i requisiti per i calcoli esemplificativi alle assicurazioni vita non qualificate. L’ASA ritiene che sia indicata una rielaborazione sostanziale, in quanto non esiste una base giuridica per una tale estensione. Le varie proposte di modifica poggiano sulla mancanza di una base giuridica, sulla scarsa praticabilità e sulle ridondanze. La scarsa praticabilità riguarda in particolare la differenziazione tra costi di acquisizione e costi amministrativi (nm. 8, 69, 70 e 85), che viene presa in considerazione in diversi numeri marginali della circolare «Assicurazione sulla vita»;
  • attuario responsabile. Con l’art. 80 cpv. 2 P-OS-FINMA all’attuaria o all’attuario responsabile verrebbero conferiti ulteriori compiti o responsabilità, che esulano dall’elenco di compiti di cui all’art. 24 LSA. Tuttavia, la relativa estensione dei compiti non era affatto un’intenzione del legislatore. Di conseguenza, anche il contenuto del rapporto dell'attuaria o dell'attuario responsabile deve concentrarsi sull’area di responsabilità definita dalla LSA.

Considerando questi numerosi punti critici, è opportuno uno scambio tra la FINMA e il settore. Le disposizioni esecutive e la prassi di vigilanza devono essere orientate al quadro indicato dalla LSA e dall’OS.