Leg­ge sul con­trat­to d'as­si­cu­ra­zio­ne: l’ASA so­stie­ne la re­vi­sio­ne par­zia­le

La legge sul contratto d'assicurazione LCA disciplina le relazioni contrattuali tra il cliente e la società d'assicurazione.

L’ASA sostiene una revisione della LCA.

Valutiamo:

Il 28 giugno 2017 il Consiglio federale ha approvato il messaggio per una revisione parziale della LCA. Essa riprende le richieste del Parlamento nella sua decisione di rinvio della revisione totale della LCA nel 2013. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno discusso il progetto di legge e completeranno il processo di appianamento delle divergenze nella sessione primaverile del 2020.

L'Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA) accoglie con favore la revisione parziale della legge la quale rafforza i diritti degli assicurati sotto vari aspetti e garantisce uno svolgimento del contratto conforme all’era digitale.

Il CN e il CS sostengono un’estensione moderata della protezione degli assicurati

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si sono allineati in ampia misura al disegno di legge del Consiglio federale. Hanno altresì integrato varie modifiche come richiesto dalle organizzazioni dei consumatori. L’articolo 35 è stato oggetto di particolari critiche. Si temeva che sulla base di questo articolo di legge fossero possibili modifiche contrattuali non ammissibili secondo il diritto vigente. Entrambe le Camere hanno convenuto la soppressione dell’articolo in oggetto. Anche l’ASA ha sostenuto tale decisione.

L’ASA sostiene quanto deciso globalmente finora da entrambe le Camere

L’ASA sostiene quanto deciso globalmente finora da entrambe le Camere. Essa ritiene infatti adeguata una revisione parziale mirata nell’ambito del diritto sul contratto d’assicurazione, in un ramo economico che oggi è già il più regolamentato in assoluto.

In Svizzera i clienti assicurativi godono già oggi di una tutela elevata. Questa protezione viene ulteriormente ampliata, tra l’altro, con le seguenti nuove misure:

  • introduzione del diritto di revoca adeguato che permette ai clienti di disdire il contratto entro un determinato termine;
  • diritto di recesso ordinario inteso a sopprimere i «patti vessatori»;
  • esclusione di recesso degli assicuratori malattie;
  • estensione del termine di prescrizione fino a cinque anni dopo un caso di danno;
  • soppressione della finzione della tacita accettazione: secondo la precitata disposizione, una polizza è considerata approvata dal cliente se quest'ultimo non dichiara entro quattro settimane che il contenuto non corrisponde agli accordi presi;
  • introduzione del commercio elettronico;

nell’ambito della procedura di appianamento delle divergenze il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati devono ancora risolvere sette divergenze. Ad esempio in riferimento al diritto di credito diretto, alla limitazione temporale delle sanzioni in caso di reticenza o alla responsabilità successiva nell’ambito dell’assicurazione complementare di malattia.