I 5 pun­ti più im­por­tan­ti del­la ri­for­ma LPP

Listicle04 Gennaio 2023

L'Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA) ritiene che la riforma della previdenza professionale sia obbligatoria e urgente. Né l’inflazione né lo sviluppo economico generale risolvono il problema dell’aliquota di conversione LPP troppo elevata. Con le decisioni adottate dal Consiglio nazionale nella sessione invernale del 2021 e quelle adottate dal Consiglio degli Stati nella sessione invernale del 2022, tutti gli elementi per un buon compromesso sono in regola.

Da diverso tempo le rendite della previdenza professionale sono sotto pressione. Le ragioni di questa pressione sono l’aumento dell’aspettativa di vita e la situazione difficile che persiste sui mercati di capitali con tassi d'interesse molto bassi o addirittura negativi. Dopo essere stata discussa dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati, la riforma LPP è nella fase di appianamento delle divergenze. Di seguito sono elencati gli aspetti più importanti della riforma dal punto di vista del settore assicurativo svizzero.

1. Riduzione dell'aliquota di conversione minima al 6,0 percento

L'ASA accoglie con favore la riduzione in un’unica fase dell'aliquota di conversione minima ai sensi della LPP al 6,0 percento come misura imperativa per la stabilizzazione finanziaria della previdenza professionale.

Approfondimento - Durante l’attività lucrativa, i dipendenti e i loro datori di lavoro versano dei contributi alla cassa pensione. Questi ultimi sono per la maggior parte contributi di risparmio che vengono attribuiti all’avere di vecchiaia personale sotto forma di accrediti di vecchiaia, su cui si applicano anche gli interessi. Al momento del pensionamento, l’avere di vecchiaia esistente viene convertito in una rendita di vecchiaia per tutta la vita (incluso il diritto alle rendite per i superstiti) o versato come capitale.

L'aliquota di conversione determina la conversione dell’avere di vecchiaia accumulato in una rendita di vecchiaia per tutta la vita. Nell’ambito della previdenza obbligatoria ai sensi della LPP, questo tasso attualmente corrisponde al 6,8 percento per un uomo di 65 anni o una donna di 64 anni. Ciò significa che un avere di vecchiaia di 100’000 franchi comporta una rendita di vecchiaia annuale di 6’800 franchi (cioè il 6,8 percento di 100’000 franchi). Il tasso del 6,8 percento è chiaramente troppo alto; secondo gli esperti, il valore corretto affinché il capitale risparmiato sia sufficiente fino alla fine della vita è del 5 percento. Nel quadro della LPP, oggi l’avere di vecchiaia di ogni nuovo pensionato deve quindi essere aumentato di oltre un terzo. Per ogni 100’000 franchi di avere di vecchiaia, è necessario dunque mettere a disposizione almeno 33’300 franchi in più per poter finanziare la rendita di vecchiaia di 6’800 franchi.

La spiegazione più evidente di questa situazione è che chi nel 1985 andava in pensione aveva un'aspettativa di vita media di altri 18 anni; le persone residenti in Svizzera che quest’anno compiono 65 anni vivranno invece in media altri 23 anni. (Fonte: Ufficio federale di statistica). Ciò significa che l’avere risparmiato da ogni dipendente nel secondo pilastro deve durare cinque anni in più. Per questo in realtà la rendita dovrebbe diminuire. Tuttavia, nessuno in Svizzera vuole questa soluzione. Pertanto, è necessario mantenere il livello di rendite attuale mediante altre misure di riforma.

2. Contributo per il finanziamento della garanzia di conversione in rendita

Poiché, anche dopo la riforma, l’aliquota di conversione del 6,0 percento rimane significativamente più elevata rispetto al tasso pari a circa il 5 per cento rappresentativo della situazione reale, l’ASA ritiene che sia necessario un «contributo per il finanziamento della garanzia di conversione in rendita». Questo contributo permette di finanziare in modo trasparente le perdite legate alla conversione in rendite.

Approfondimento - Con un’aliquota di conversione LPP del 6,0 percento, l'avere di vecchiaia deve ancora essere aumentato al momento della conversione in rendita. Ovviamente non più di almeno un terzo, ma «solo» di circa un quinto (si veda l’approfondimento precedente). Ai fini di un finanziamento trasparente di questo aumento, è imperativo un contributo idoneo, in altri termini un «contributo per il finanziamento della garanzia di conversione in rendita».

3. Riduzione della deduzione di coordinamento

L’ASA propone che la deduzione di coordinamento sia ridotta rispetto a prima. In caso di periodo di contribuzione completo, questa riduzione migliorerebbe il livello di prestazioni secondo la LPP per i redditi bassi e medi (e quindi in particolare per i dipendenti a tempo parziale).

Approfondimento - In Svizzera la previdenza per la vecchiaia si basa sul sistema dei tre pilastri. Il primo pilastro (AVS) assicura il minimo vitale. Il secondo pilastro (previdenza professionale, LPP), insieme al primo pilastro, dovrebbe garantire il mantenimento del tenore di vita abituale. Ai fini di coordinamento con il primo pilastro, nel secondo pilastro non viene assicurato l’intero salario. Con la cosiddetta deduzione di coordinamento le quote di salario che sono già assicurate nell’AVS vengono detratte. La quota di salario da assicurare nel secondo pilastro è quindi chiamata anche salario coordinato. In origine, la deduzione di coordinamento corrispondeva all’importo di una rendita AVS massima semplice. Per favorire i redditi più bassi, a partire dal 2005 è stata ridotta a sette ottavi della rendita AVS massima semplice. Con una rendita AVS massima semplice di 29’400 franchi, la deduzione di coordinamento è attualmente di 25’725 franchi.

L’ASA propone di ridurre questo importo. Questo permetterebbe alle persone con un basso reddito e specialmente ai lavoratori a tempo parziale di risparmiare di più per la previdenza professionale.

4. Contenimento degli accrediti di vecchiaia per età

Per l'ASA è imperativo che, in caso di periodo di contribuzione completo, il livello di prestazioni LPP sia mantenuto. Oltre all’adeguamento della deduzione di coordinamento, sostiene quindi il contenimento degli accrediti di vecchiaia per età proposta dal Consiglio federale. Per gli assicurati tra i 25 e i 44 anni ora dovrebbe essere applicato un accredito di vecchiaia del 9 percento del salario soggetto alla LPP, mentre per gli assicurati tra i 45 e 65 anni del 14 percento.

Approfondimento - Al fine di promuovere l’assunzione e il mantenimento dell’occupazione delle persone oltre i 55 anni, i contributi di risparmio LPP, pagati in parti uguali dai dipendenti e dai datori di lavoro, devono essere scaglionati con un minore scarto rispetto a prima. Ciò potrebbe servire a rendere i lavoratori più anziani meno «cari» per le aziende. Attualmente, gli accrediti di vecchiaia per la previdenza professionale obbligatoria per una persona di età compresa tra i 25 e i 34 anni ammontano al 7 percento del salario coordinato, mentre per una persona tra i 55 e i 65 anni ammontano al 18 percento.

5. Garanzia del livello di prestazioni per la generazione di transizione

Secondo l’ASA, le prestazioni fornite finora devono essere mantenute anche per i dipendenti che andranno in pensione nei prossimi anni (ossia la cosiddetta generazione di transizione). A tal fine dev'essere concepita un’adeguata «soluzione per la generazione di transizione» in conformità con il sistema, vale a dire basandosi sui versamenti nell’avere di vecchiaia.

Approfondimento - La riduzione della deduzione di coordinamento e l'adeguamento degli accrediti di vecchiaia fanno sì che la riduzione dell'aliquota di conversione minima LPP sia compensata sull'intero periodo di contribuzione. Tuttavia, questa compensazione non funziona per quei lavoratori che andranno in pensione nei prossimi anni. Per questa cosiddetta generazione di transizione, sono quindi necessarie ulteriori misure affinché si possano fornire le prestazioni assicurate fino ad ora. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno respinto i supplementi di rendita proposti dal Consiglio federale, che verrebbero concessi a pioggia e oltre la generazione di transizione e che introdurrebbero un elemento estraneo al secondo pilastro organizzato in base al sistema di ripartizione. I Consigli hanno invece adottato un proprio modello basato sui versamenti nell’avere di vecchiaia e quindi conforme al sistema. L’accordo su un modello comune è oggetto di discussione della procedura di appianamento delle divergenze.