I 5 pun­ti più im­por­tan­ti del­la ri­for­ma LPP

Listicle12 Maggio 2023

Il 17 marzo 2023, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno approvato la riforma della previdenza professionale, che rappresenta un compromesso equilibrato e sostenibile in termini di costi e fornisce un importante contributo a una previdenza per la vecchiaia lungimirante. L’assicurazione privata svizzera si esprime quindi chiaramente a favore della riforma. Di seguito sono elencati e commentati dal punto di vista dell’ASA gli aspetti più rilevanti della riforma.

Da diverso tempo le rendite della previdenza professionale sono sotto pressione. Le ragioni sono l’aumento dell’aspettativa di vita e la situazione difficile che persiste sui mercati di capitali. Né l’inflazione né i tassi crescenti possono risolvere il problema. Una riforma della previdenza professionale risulta quindi obbligatoria e urgente.
L’elemento centrale della riforma ora approvata è la riduzione dell’aliquota di conversione LPP, troppo elevata, dal 6,8 percento al 6,0 percento: questo riduce l’indesiderata ridistribuzione dai lavoratori ai beneficiari di rendite. Rafforzando al contempo il processo di risparmio (adeguamento degli accrediti di vecchiaia e della deduzione di coordinamento) e introducendo i supplementi di rendita per la generazione di transizione, si mantiene il livello di prestazioni e si migliora la situazione previdenziale dei lavoratori con salari bassi, spesso donne e uomini giovani o impiegati a tempo parziale. In questo modo la riforma stabilizza e modernizza la previdenza professionale raggiungendo così gli obiettivi prefissati.

1. Riduzione dell'aliquota di conversione minima al 6,0 percento

La riforma LPP riduce l’aliquota di conversione nella previdenza professionale obbligatoria in una sola fase dal 6,8 al 6,0 percento. L’ASA ritiene che questo passo sia una misura indispensabile per la stabilizzazione finanziaria della previdenza professionale.

Approfondimento - Durante l’attività lucrativa, i dipendenti e i loro datori di lavoro versano dei contributi alla cassa pensione. Questi ultimi sono per la maggior parte contributi di risparmio che vengono attribuiti all’avere di vecchiaia personale sotto forma di accrediti di vecchiaia, su cui si applicano anche gli interessi. Al momento del pensionamento, l’avere di vecchiaia esistente viene convertito in una rendita di vecchiaia per tutta la vita (incluso il diritto alle rendite per i superstiti) o versato come capitale.
L'aliquota di conversione determina la conversione dell’avere di vecchiaia accumulato in una rendita di vecchiaia per tutta la vita. Nell’ambito della previdenza obbligatoria ai sensi della LPP, questo tasso attualmente corrisponde al 6,8 percento per un uomo di 65 anni o una donna di 64 anni. Ciò significa che un avere di vecchiaia di 100’000 franchi comporta una rendita di vecchiaia annuale di 6’800 franchi (cioè il 6,8 percento di 100’000 franchi). Il tasso del 6,8 percento è chiaramente troppo alto; secondo gli esperti, il valore corretto affinché il capitale risparmiato sia sufficiente fino alla fine della vita è del 5 percento. 
La spiegazione più evidente di questa situazione è che chi nel 1985 andava in pensione aveva un'aspettativa di vita media di altri 18 anni; le persone residenti in Svizzera che quest’anno compiono 65 anni vivranno invece in media altri 23 anni (fonte:  Ufficio federale di statistica). Ciò significa che l’avere risparmiato da ogni dipendente nel secondo pilastro deve durare cinque anni in più.
Nel quadro delle prestazioni minime LPP, oggi l’avere di vecchiaia di ogni nuovo pensionato deve quindi essere aumentato di oltre un terzo. Per ogni 100’000 franchi di avere di vecchiaia, è necessario dunque mettere a disposizione almeno 33’300 franchi in più per poter finanziare la rendita di vecchiaia di 6’800 franchi. Questi fondi vengono inevitabilmente finanziati a spese degli assicurati attivi, generalmente attraverso tassi d’interesse più bassi sugli averi di vecchiaia e/o premi di rischio più elevati.
C’è quindi una ridistribuzione sistematica dai lavoratori ai beneficiari di rendite, che non è prevista dal secondo pilastro. La riforma dovrebbe permettere di attenuare questa ridistribuzione indesiderata. 
Poiché la riduzione dell’aliquota di conversione comporterebbe una diminuzione delle rendite per una parte dei lavoratori, la riforma prevede anche misure per mantenere l’attuale livello delle rendite. Fra queste figurano le compensazioni per la generazione di transizione (punto 4) e il rafforzamento del processo di risparmio (punti 2 e 3). 

2. Riduzione della deduzione di coordinamento

Con la riforma della LPP la deduzione di coordinamento viene ridotta in modo da corrispondere al 20 percento del salario AVS. L’ASA approva questa misura volta a migliorare il livello di prestazioni secondo la LPP per i redditi bassi e medi (e quindi in particolare per i dipendenti a tempo parziale) in caso di periodo di contribuzione completo.

Approfondimento - In Svizzera la previdenza per la vecchiaia si basa sul sistema dei tre pilastri. Il primo pilastro (AVS) assicura il minimo vitale. Il secondo pilastro (previdenza professionale, LPP), insieme al primo pilastro, dovrebbe garantire il mantenimento del tenore di vita abituale. Ai fini di coordinamento con il primo pilastro, nel secondo pilastro non viene assicurato l’intero salario. Con la cosiddetta deduzione di coordinamento le quote di salario che sono già assicurate nell’AVS vengono detratte. La quota di salario da assicurare nel secondo pilastro è quindi chiamata anche salario coordinato. In origine, la deduzione di coordinamento corrispondeva all’importo di una rendita AVS massima semplice. Per favorire i redditi più bassi, a partire dal 2005 è stata ridotta a sette ottavi della rendita AVS massima semplice. Con una rendita AVS massima semplice di 29’400 franchi, la deduzione di coordinamento è attualmente di 25’725 franchi. 
Con la presente riforma della LPP, la deduzione di coordinamento corrisponderà al 20 percento del salario AVS. Questo permetterebbe alle persone con un basso reddito e specialmente ai lavoratori a tempo parziale di risparmiare di più per la previdenza professionale.

3. Livellamento degli accrediti di vecchiaia

La riforma della LPP prevede una semplificazione e un livellamento degli accrediti di vecchiaia. Per gli assicurati tra i 25 e i 44 anni ora dovrebbe essere applicato un accredito di vecchiaia del 9 percento del salario soggetto alla LPP, mentre per gli assicurati tra i 45 e 65 anni del 14 percento. Per l’ASA questo passo, insieme all’adeguamento della deduzione di coordinamento, risulta necessario per mantenere invariato il livello di prestazioni della LPP in caso di periodo di contribuzione completo. 

Approfondimento - Attualmente, gli accrediti di vecchiaia per la previdenza professionale obbligatoria per una persona di età compresa tra i 25 e i 34 anni ammontano al 7 percento del salario coordinato, mentre per una persona tra i 55 e i 65 anni ammontano al 18 percento. Al fine di promuovere l’assunzione e il mantenimento dell’occupazione delle persone oltre i 55 anni, i contributi di risparmio LPP, pagati in parti uguali dai dipendenti e dai datori di lavoro, devono essere graduati con un minore scarto rispetto a prima. Ciò potrebbe servire a rendere i lavoratori più anziani meno «cari» per le aziende. 

4. Mantenimento del livello di prestazioni per la generazione di transizione

I lavoratori che andranno in pensione nei primi anni dopo l’entrata in vigore della riforma (ovvero la cosiddetta generazione di transizione) riceveranno un supplemento di rendita in base al loro anno di nascita e al loro avere di vecchiaia. L’ASA approva il fatto che questa misura persegua l’obiettivo di garantire il mantenimento delle prestazioni attualmente previste anche per la generazione di transizione. 

Approfondimento - La riduzione della deduzione di coordinamento e l’adeguamento degli accrediti di vecchiaia fanno sì che la riduzione dell’aliquota di conversione minima LPP sia compensata sull’intero periodo di contribuzione. Tuttavia, questa compensazione non funziona per quei lavoratori che andranno in pensione nei prossimi anni. Per questa cosiddetta generazione di transizione sono quindi previste ulteriori misure affinché si possano fornire le prestazioni assicurate fino ad ora. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno concordato un modello secondo cui il supplemento di rendita è stabilito in base all’anno di nascita e all’avere di vecchiaia risparmiato. Il supplemento di rendita completo (ossia CHF 2’400 all’anno per le prime cinque classi d'età della generazione di transizione, CHF 1’800 per le successive cinque classi d’età, ovvero 6-10, e CHF 1’200 per le ultime cinque classi d’età, ovvero 11-15) viene corrisposto agli assicurati il cui avere di vecchiaia al momento del pensionamento non supera di 2,5 volte il salario annuo massimo assicurato di CHF 220’500. Non si ha diritto a un supplemento di rendita se l’avere di vecchiaia è superiore di 5 volte al salario annuo massimo assicurato (CHF 441’000). Se si dispone di un avere di vecchiaia che si situa tra questi due valori soglia, si ha diritto a un supplemento di rendita ridotto. Circa il 25 percento degli assicurati nella generazione di transizione riceve un supplemento di rendita completo, mentre un ulteriore 25 percento percepisce un supplemento di rendita ridotto.

5. Abbassamento della soglia d’entrata

La soglia d’entrata, ossia il salario minimo annuo a partire dal quale la previdenza professionale diventa obbligatoria, con la riforma della LPP verrà abbassata dagli attuali CHF 22’050 a CHF 19’845. L'ASA accoglie con favore questa misura.

Approfondimento - Con la soglia d’entrata più bassa, dovranno essere assicurati circa 70’000 lavoratori in più e 30’000 persone con più di un impiego per i rapporti di lavoro aggiuntivi. Le persone interessate avranno così accesso alla previdenza professionale e/o a una migliore assicurazione.